A partire da mercoledì 1° settembre per viaggiare su treni e mezzi a media e lunga percorrenza si deve avere con sé il Green pass. La misura, disposta a seguito del Decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021, esclude i treni regionali e interessa quelli ad alta velocità e a prenotazione (Frecce, Intercity), oltre che Freccialink e autobus sostitutivi di tali servizi che collegano più di due regioni.

La certificazione verde non è obbligatoria per i minori di 12 anni, esclusi dunque per età dalla vaccinazione, e per le persone esenti sulla base di una certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute.

Frecce sui binari

 

INFORMAZIONI AI PASSEGGERI E CONTROLLI A BORDO

L’obbligo di Green pass viene reso noto al viaggiatore già durante la fase d’acquisto del biglietto, dall’operatore nel caso in cui lo compri in presenza, dalla pagina web informativa nel caso in cui proceda online o tramite self-service. Viene inoltre riportato su tutti i ticket dei treni di media e lunga percorrenza.

Sul treno, dove bisogna continuare a rispettare le misure anti-Covid19, come l’obbligo di mascherina e il divieto di assembramento, è il personale di bordo a controllare il possesso del Green pass. Chiunque ne risulti sprovvisto o presenti un certificato irregolare viene fatto scendere alla prima fermata utile.

Green pass obbligatorio da settembre 2021 su Frecce e Intercity

 

GREEN PASS E RIMBORSI

Ai clienti che hanno acquistato ticket per i treni interessati prima del 25 agosto e per viaggi a partire dal 1° settembre, viene riconosciuta la possibilità di chiedere il rimborso integrale del biglietto ottenendo un bonus elettronico, di importo pari al valore del titolo di viaggio acquistato, che può essere utilizzato entro 24 mesi dalla data della sua emissione. La richiesta di rimborso deve essere inoltrata prima della partenza del treno e non oltre il 30 settembre attraverso l’apposita sezione del sito internet trenitalia.com oppure contattando il numero 063000 e digitando l’opzione 0 (la tariffa è definita dall’operatore telefonico del cliente).

In alternativa al bonus elettronico, sempre prima della partenza del treno e non oltre il 30 settembre, si può chiedere il rimborso della somma sullo stesso strumento di pagamento utilizzato all’atto dell’acquisto, rivolgendosi alle biglietterie Trenitalia oppure (esclusivamente per i pagamenti elettronici su canali app Trenitalia, sito web www.trenitalia.com, biglietterie o self service) chiamando allo 063000: in quest’ultimo caso bisogna digitare l’opzione 0, fornire gli estremi del biglietto e aver cura di specificare tale esigenza.

Intercity e Frecciarossa in stazione

Chi è in possesso di Carnet, acquistati prima del 25 agosto e utilizzabili anche dopo il 1° settembre, può chiedere il rimborso del residuo non utilizzato, prima della data di scadenza del Carnet e non oltre il 30 settembre, ottenendo un bonus elettronico valido 24 mesi dell’importo pari al residuo del carnet non utilizzato.

Per gli abbonamenti alle Frecce e agli Intercity, validi nel mese di settembre e acquistati prima del 25 agosto, si può chiedere il rimborso integrale purché ciò avvenga prima dell’utilizzo dell’abbonamento e, comunque non oltre il 30 settembre. Per le Carte Tutto Treno ancora valide si può avere il rimborso in proporzione alla parte residua non ancora utilizzata alla data di richiesta, che non può essere inoltrata oltre il 30 settembre. In questi ultimi due casi, abbonamenti e CTT, il rimborso viene garantito con un bonus elettronico valido 12 mesi.